Finalmente, dal 1° marzo, anche i cedolini di pensione superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS vedono un aumento dovuto alla rivalutazione. Ecco cosa c’è da sapere.
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Si completa l’adeguamento, in due fasi, delle pensioni che segue il meccanismo della “perequazione automatica“, cioè l’adeguamento dell’importo delle pensioni all’inflazione e al costo della vita determinato dall’ISTAT, che si applica a tutti i trattamenti pensionistici erogati dall’ Istituto di previdenza.
Nel caso fossi interessato a capire meglio i meccanismi legati all’inflazione e come poterli sfruttare a tuo vantaggio, guarda il video dedicato sul canale YouTube di Prestiter.
Le pensioni che saranno rivalutate
A gennaio, le pensioni con un importo fino a 2.101,52 euro lordi mensili (pari a quattro volte il trattamento minimo di 525,38 euro) erano state incrementate del 7,3%.
Da marzo, invece, è la volta delle pensioni superiori a 2.101,52 euro, per cui anche i pensionati relativamente “più ricchi” riceveranno gli aumenti insieme agli arretrati dei due mesi precedenti.
Di seguito, ecco un breve riepilogo degli importi rivalutati per il periodo 2023-2024:
- del 100% alle pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte le pensioni minime INPS
- dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte le pensioni minime INPS
- del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte le pensioni minime INPS e pari o inferiori a sei volte le pensioni minime INPS
- del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte le pensioni minime INPS e pari o inferiori a otto volte le pensioni minime INPS
- del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte le pensioni minime INPS e pari o inferiori a dieci volte le pensioni minime INPS
- del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte le pensioni minime INPS.
Quali sono le pensioni escluse dalla rivalutazione?
Sono escluse dalla rivalutazione tutte le prestazioni:
- a carico delle assicurazioni facoltative
- le pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO
- l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale
- le prestazioni a carattere assistenziale
- e le pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo.
Sono infine escluse dalla perequazione le prestazioni di accompagnamento a pensione come l’Ape sociale, che non vengono rivalutate per tutta la loro durata.