Con i tassi di interesse sui mutui ancora elevati, poter recuperare almeno una parte della spesa sostenuta rappresenta un’opportunità utile per il bilancio di molte famiglie. Non tutti sanno, però, che in busta paga è possibile ottenere il rimborso di una quota del mutuo. Le strade sono due, molto diverse tra loro: una rappresenta un diritto del lavoratore, l’altra una possibilità legata alla scelta del datore di lavoro. In entrambi i casi, tuttavia, il rimborso riguarda soltanto gli interessi e mai la quota capitale. Vediamo insieme di cosa si tratta.
La detrazione degli interessi: un diritto del lavoratore
La prima possibilità è un vero e proprio diritto: la detrazione degli interessi passivi del mutuo.
Si tratta di un’agevolazione fiscale che permette di recuperare il 19% degli interessi versati nell’arco dell’anno, entro un tetto di spesa di 4.000 euro.
L’importo massimo recuperabile è quindi pari a 760 euro.
È importante capire cosa sono gli interessi passivi. Ogni rata del mutuo è composta da due parti:
- gli interessi, cioè il costo del prestito
- e la quota capitale, cioè la somma che si restituisce alla banca.
La detrazione spetta solo sugli interessi, non sulla quota capitale.
Quanti anni hai?
Le condizioni per accedere alla detrazione
L’agevolazione è però soggetta a condizioni precise.
Spetta per i mutui ipotecari accesi per l’acquisto dell’abitazione principale e richiede che il beneficiario sia allo stesso tempo intestatario del mutuo e proprietario dell’immobile.
Se il finanziamento supera il costo della casa, la detrazione si applica soltanto alla quota riferita al prezzo di acquisto, aumentato delle spese notarili e degli oneri accessori.
Per i lavoratori dipendenti che presentano il modello 730 con sostituto d’imposta, il rimborso arriva direttamente in busta paga, sotto forma di minore Irpef o di rimborso fiscale.
Occorre però considerare il limite della capienza fiscale: se l’imposta dovuta non è sufficiente ad assorbire l’intero beneficio, la somma restituita risulterà inferiore a quella teoricamente spettante.
Il rimborso tramite fringe benefit: una scelta del datore di lavoro
La seconda strada passa invece dai fringe benefit e non costituisce un diritto, bensì una facoltà lasciata alla scelta dell’azienda.
Si tratta di beni e servizi che rientrano nel welfare aziendale e che il datore di lavoro può riconoscere ai dipendenti in aggiunta allo stipendio.
Per il 2026 la soglia di esenzione fiscale è fissata a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori e sale a 2.000 euro per chi ha figli fiscalmente a carico.
Entro questi limiti, le somme erogate dall’azienda non concorrono a formare il reddito imponibile e non vengono quindi tassate. Si tratta però di un limite complessivo: se il valore dei benefit riconosciuti nell’anno supera la soglia anche di un solo euro, l’intero importo diventa imponibile e non soltanto la parte eccedente.
Quali mutui rientrano e come chiedere il rimborso
Anche con questa misura il rimborso riguarda soltanto gli interessi passivi e, in questo caso, unicamente quelli del mutuo relativo alla prima casa, cioè l’abitazione in cui il lavoratore o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Condizione essenziale è che il dipendente sostenga effettivamente la spesa. Il rimborso è ammesso anche quando il mutuo è intestato al coniuge o a un familiare stretto, purché l’immobile costituisca l’abitazione principale del lavoratore.
Per accedere al beneficio, quando l’azienda decide di riconoscerlo, il dipendente deve presentare un’apposita richiesta all’ufficio del personale, allegando o autocertificando le spese sostenute e dichiarando di non aver già ricevuto lo stesso rimborso da altri datori di lavoro.
Le due misure non sono cumulabili
Va infine ricordato che le due misure non sono cumulabili: le somme già rimborsate dall’azienda non possono essere portate anche in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
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