Quando una coppia si separa, oltre agli aspetti emotivi e organizzativi, emergono questioni pratiche che riguardano direttamente il bilancio familiare. Una delle più frequenti: a chi spetta l’Assegno Unico Universale per i figli? L’INPS ha definito regole precise, che è importante conoscere per evitare errori nella domanda, ritardi nell’erogazione o, nei casi più complessi, la necessità di restituire somme percepite in modo non corretto.
L’Assegno Unico non dipende dallo stato civile
L’Assegno Unico spetta a prescindere dalla situazione sentimentale dei genitori. Che siano sposati, conviventi, separati, divorziati o che non abbiano mai formalizzato la loro unione, il diritto alla prestazione è legato alla presenza di figli a carico e al possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
La domanda, però, può essere presentata da uno solo dei due genitori. Ed è qui che spesso nascono dubbi e incomprensioni, soprattutto nelle fasi iniziali di una separazione.
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Affidamento condiviso: divisione al 50%
È la situazione più comune nei tribunali italiani. Con l’affidamento condiviso, entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale e partecipano alle decisioni che riguardano i figli.
In questo caso, l’Assegno Unico viene suddiviso in parti uguali: metà a un genitore, metà all’altro. La domanda può essere presentata da uno dei due, ma è fondamentale indicare i dati dell’altro genitore affinché l’INPS possa procedere alla corretta ripartizione.
Se questa informazione manca, l’intero importo rischia di essere accreditato su un solo conto corrente, con le complicazioni che ne derivano.
Affidamento esclusivo: l’assegno va all’affidatario
Quando il tribunale dispone l’affidamento esclusivo a uno dei genitori, la situazione è più lineare: l’Assegno Unico spetta interamente al genitore affidatario, che è l’unico a poter presentare la domanda e ricevere l’erogazione.
L’affidamento esclusivo viene disposto in circostanze particolari, quando l’altro genitore non è ritenuto idoneo a condividere le responsabilità educative. In questi casi, non è prevista alcuna ripartizione.
Il giudice può decidere diversamente
Esiste una terza possibilità, meno conosciuta ma rilevante. Anche in presenza di affidamento condiviso, il giudice di famiglia può decidere di destinare l’intero Assegno Unico al genitore collocatario, cioè quello presso cui il figlio risiede prevalentemente.
Questa scelta risponde a un principio pratico: chi si occupa quotidianamente dei figli sostiene spese fisse (alimentazione, utenze, materiale scolastico) che l’assegno di mantenimento dell’altro genitore non sempre copre integralmente. Se il giudice ritiene che la divisione al 50% sia inadeguata rispetto ai bisogni concreti del minore, può disporre diversamente.
In tal caso, il provvedimento del giudice prevale sulle regole generali dell’INPS.
Come presentare la domanda
La richiesta si effettua attraverso il portale MyINPS, tramite patronato o contact center. Il genitore richiedente deve:
- Indicare i dati anagrafici dei figli a carico
- Specificare il tipo di affidamento (condiviso o esclusivo)
- Inserire i propri riferimenti bancari e, in caso di affidamento condiviso, quelli dell’altro genitore
- Allegare eventuali provvedimenti del giudice che stabiliscono modalità particolari di erogazione
L’importo dipende dall’ISEE. In assenza di un’attestazione aggiornata, viene riconosciuto l’importo minimo previsto dalla normativa.
Cosa fare se cambia la situazione
Un aspetto spesso trascurato: le modifiche nelle condizioni di affidamento non si riflettono automaticamente nei sistemi INPS. Se il tribunale dispone un cambiamento, è necessario comunicarlo all’Istituto e aggiornare la domanda, allegando la documentazione giudiziaria.
Non farlo può comportare ritardi nell’erogazione o, nei casi più problematici, la richiesta di restituzione di somme percepite in modo non corretto.
Nuclei con un solo genitore
Nei nuclei monofamiliari, composti da un solo genitore con figli a carico, la domanda viene presentata dall’unico genitore presente, che riceve l’intera prestazione. Possono inoltre applicarsi maggiorazioni specifiche a tutela di queste famiglie.
Domande frequenti sull’Assegno Unico per genitori separati
Chi presenta la domanda in caso di separazione?
La domanda può essere presentata da uno dei due genitori. In caso di affidamento condiviso, è importante indicare i dati dell’altro genitore per consentire la ripartizione al 50%.
Come viene diviso l’importo con l’affidamento condiviso?
L’Assegno Unico viene suddiviso in parti uguali: il 50% a ciascun genitore, accreditato sui rispettivi conti correnti.
E se ho l’affidamento esclusivo?
L’intero importo spetta al genitore affidatario, che è l’unico legittimato a presentare la domanda.
Il giudice può modificare la ripartizione?
Sì. Anche con affidamento condiviso, il giudice di famiglia può disporre che l’intero assegno vada al genitore collocatario, se lo ritiene più adeguato ai bisogni del minore.
Cosa succede se non comunico la separazione all’INPS?
L’importo potrebbe essere erogato interamente a un solo genitore, con possibili contestazioni successive e richieste di restituzione.
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